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AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N° 11
U.F. PREVENZIONE IGIENE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
ZONA VALDARNO INFERIORE
P.ZZA DELLA COSTITUZIONE S.ROMANO – MONTOPOLI V/ARNO
ASSOCIAZIONE
CONCIATORI
VIA
BUONI - SANTA CROCE SULL’ARNO
CONSORZIO
CONCIATORI
P. ZZA
SPALLETTI - PONTE A EGOLA
A.S.S.A. –
LAVORAZIONI C/ TERZI
P. ZZA
FRATELLI CERVI – SANTA CROCE SULL’ARNO
ORGANIZZAZIONI
SINDACALI DEI LAVORATORI
ZONA DEL CUOIO |
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SCHEDA
TECNICA PER LINEE MINIME DI INDIRIZZO NELL’ACQUISTO
DI:
NUOVE ATTREZZATURE PER LA LAVORAZIONE DELLE
PELLI
MACCHINE CON MARCATURA “CE”
A cura di:
AZIENDA USL 11 U.F.
PREVENZIONE IGIENE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
Per. Ind. LUCIANO BARTALI, Ing. MASSIMO DEL SARTO,
Dr. GIUSEPPE ANTONIO FARINA, Per. Ind. MARCO
FASTELLI,
Per. Ind. FLORIO MACCANTI, Per. Ind. DAVID MICHELI,
Per. Ind. GABRIELE PERTICI.
ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI
LAVORATORI
Sig. FABIO
GORELLI
ASSOCIAZIONE CONCIATORI S.CROCE S/A
Dr. ATTILIO NICCOLI
CONSORZIO CONCIATORI PONTE A EGOLA
Sig.ra DANIELA CARLOTTI
A.S.S.A. – LAVORAZIONI CONTO TERZI
Ing. MASSIMO
GUIDUCCI.
Con la collaborazione di:
ASSOMAC – ASSOCIAZIONE
NAZIONALE COSTRUTTORI MACCHINE ED ACCESSORI PER
CALZATURE, PELLETTERIA E CONCERIA
Ing. ANDREA
FAVAZZI
SI RINGRAZIANO INFINE:
TUTTI GLI OPERATORI DELLA U.O. IGIENE E SICUREZZA
NEI LUOGHI DI LAVORO
AZIENDA USL 11 – ZONA VALDARNO INFERIORE PER
L’ESPERIENZA E LA COLLABORAZIONE FORNITE
PREMESSA :
Nel corso dell’attività di vigilanza della ASL 11,
sono stati effettuati controlli anche su macchine
nuove con marcatura CE dove sono state riscontrate
inosservanze alle norme di igiene e sicurezza. E’
emersa pertanto, nell’ambito del Gruppo Macchine, la
necessità di dare utili indicazioni per l’acquisto,
noleggio, ecc …, di nuove macchine ed attrezzature
al fine di garantire una migliore applicazione del
DPR 459/96 – regolamento di attuazione della
direttiva macchine nel nostro paese. La presente
scheda monografica si inserisce autonomamente tra
quelle già pubblicate relative ai temi delle
sicurezza sul lavoro delle macchine per conceria. Il
Gruppo di lavoro è formato da operatori della
Azienda USL n°11, zona Valdarno, funzionari e
tecnici delle Associazioni degli Imprenditori ed
Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori, in stretta
collaborazione con tecnici ASSOMAC in rappresentanza
dei costruttori di macchine per conceria.
FINALITA’ :
Questa scheda ha l’obiettivo di indicare ai vari
soggetti che operano nell’ambito del settore
conciario, suggerimenti e linee guida utilizzabili
nelle fasi di acquisto, noleggio, ecc .., di
macchine con marcatura CE, progettate e costruite in
conformità alla “DIRETTIVA MACCHINE”. Questi
suggerimenti e linee guida possono essere utili
anche in fase di acquisto, modifica, dismissione di
macchine non marcate CE. |
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INDICE
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1.
1.1
1.2
1.3
1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.
1.3.4. |
Direttiva
Macchine
Normativa
Marcatura CE
Responsabilità
Responsabilità dei progettisti, fabbricanti,
commercianti e installatori
Responsabilità dei datori di lavoro
Macchine usate
Infortuni |
2.
2.1.
2.2. |
Documentazione
Libretto d’uso e manutenzione
Dichiarazione di conformità |
3.
3.1.
3.2.
3.2.1.
3.2.2.
3.3. |
Fasi
preliminari all’acquisto
Come orientarsi nella scelta
Interfaccia macchina ambiente di lavoro
Rumore
Illuminazione
Interfaccia macchina impianti |
4.
4.1.
4.2.
4.3. |
Fase di
acquisto
Esame della macchina
Contratto
Certificato di installazione |
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5. |
Note finali
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NDICAZIONI GENERALI
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OGGETTO
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SIGNIFICATO
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1.Direttiva Macchine |
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Il DPR 459/96, comunemente
detto “DIRETTIVA MACCHINE”, è il “Regolamento per
l’attuazione delle direttive 89/392 CEE, 91/368 CEE,
93/44 CEE e 93/68 CEE concernenti il riavvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri relative alle
macchine”. Lo
scopo principale della direttiva è quello di regolare la
commercializzazione e la messa in servizio delle
macchine ai fini della sicurezza degli utilizzatori e
della libera circolazione delle macchine stesse nel
Mercato Unico.
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1.1Normativa |
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Il DPR 459/96 si applica
sia per le macchine sia per i componenti di sicurezza
(art. 1). Una volta delimitato il campo di applicazione
del decreto viene specificato (art. 2) che le macchine e
i componenti di sicurezza devono essere conformi ai
principi contenuti nello stesso decreto e ai requisiti
di sicurezza previsti nell’Allegato I.
Viene poi stabilito che le
macchine e i componenti di sicurezza prima
dell’immissione sul mercato o la messa in servizio
devono avere un attestato di conformità:
·
per le macchine mediante dichiarazione CE di
conformità, di cui all’Allegato II, e apposizione di
marcatura CE (art. 5)
·
per i componenti di sicurezza mediante
dichiarazione CE di conformità, di cui all’Allegato II.
I requisiti essenziali di
sicurezza e di salute sono elencati nell’Allegato I di
cui citiamo i principi d’integrazione:
a)
per costruzione le macchine devono essere atte a
funzionare, ad essere regolate e a subire la
manutenzione senza che tali operazioni, se effettuate
nelle condizioni previste dal fabbricante, espongano a
rischi le persone. Le misure adottate dovrebbero avere
lo scopo di eliminare il rischio di infortuni durante
l’esistenza prevedibile della macchina, comprese le fasi
di montaggio e smontaggio anche se tale rischio fosse la
conseguenza di una situazione normale prevedibile.
b) per la scelta delle
soluzioni più opportune il fabbricante deve eliminare o
ridurre i rischi nel migliore modo possibile, adottare
le misure di protezione necessarie nei confronti dei
rischi che non possono essere eliminati, informare gli
utilizzatori dei rischi residui dovuti all’incompleta
efficacia delle misure di protezione adottate, indicare,
quando è richiesta, la formazione particolare e
segnalare se è necessario prevedere un dispositivo di
protezione individuale.
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1.1Normativa (segue) |
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c) in sede di
progettazione e di costruzione della macchina, nonché
nell’atto di redazione delle istruzioni per l’uso, il
fabbricante deve considerare non soltanto l’uso normale
della macchina, ma anche l’uso della macchina
ragionevolmente prevedibile. La macchina deve essere
progettata in modo da evitare che sia utilizzata
anormalmente, se ciò può comportare un rischio. Negli
altri casi le istruzioni per l’uso devono richiamare
l’attenzione dell’utilizzatore sulle controindicazioni
nell’uso della macchina che potrebbero, in base
all’esperienza, presentarsi.
d) nelle condizioni d’uso
previste devono essere ridotti al minimo possibile il
disagio, la fatica e le tensioni psichiche (stress)
dell’operatore, tenuto conto dei principi
dell’ergonomia.
e) all’atto della
progettazione e della costruzione il fabbricante deve
tenere conto degli obblighi imposti all’operatore
dall’uso necessario e prevedibile delle attrezzature di
protezione individuali quali, ad esempio guanti,
calzature ecc.
f) la macchina deve
essere fornita completa di tutte le attrezzature e gli
accessori speciali essenziali per poterla regolare,
eseguirne la manutenzione e utilizzarla senza alcun
rischio.
La direttiva si applica a
tutte le macchine messe in commercio dal 21 settembre
1996 in poi. |
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1.2Marcatura CE |
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Dal momento della entrata
in vigore del DPR 459/96 la marcatura CE - con tutto
quanto essa comporta sul piano tecnico e documentale - è
divenuta obbligatoria per tutte le macchine immesse per
la prima volta sul mercato e per tutte le macchine
immesse per la prima volta in servizio.
Il decreto si applica
(art. 1, commi 3 e 4) anche alle macchine che abbiano
subito “modifiche costruttive non rientranti
nell’ordinaria o straordinaria manutenzione”, nonché
alle macchine che abbiano subito variazioni delle
modalità di utilizzo non previste direttamente dal
costruttore.
Pertanto la “direttiva
macchine” si applica non soltanto alle macchine “nuove”
o “rimesse a nuovo” bensì alle macchine che abbiano
subito nella struttura tecnica modificazioni così
radicali da potersi equiparare a macchine nuove, nonché,
alle macchine che abbiano subito variazioni delle
modalità di utilizzo originariamente previste così
importanti da comportare “rischi nuovi” e da richiedere
l’assoggettamento alla nuova disciplina.
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1.2Marcatura CE (segue) |
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La marcatura CE di una
macchina (e dell’intera serie di produzione in
conformità):
·
è l’ultimo atto di una procedura che inizia con
l’analisi dei rischi e termina con l’attestazione che
rispetta tutti i requisiti essenziali di sicurezza ad
essa pertinenti;
·
è accompagnata da una dichiarazione di conformità
redatta ai sensi di legge;
·
è altresì dotata di una documentazione tecnica
esplicativa di tutti gli aspetti tecnici e normativi
considerati dal produttore per fronteggiare i rischi
previamente analizzati.
La “marcatura CE” che si
risolvesse in un simbolo grafico privo di effettivi
significati di rispondenza ai requisiti tecnici e
documentali imposti dalla “direttiva macchine” potrebbe
configurare un falso, una frode e una truffa (tutti
illeciti penalmente sanzionati). |
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1.3Responsabilità |
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Come si vede la portata
del decreto è molto ampia e significativa ed a tale
scopo alcune fondamentali disposizioni dello stesso D.
Lgs. 626/94 sono state modificate proprio per accogliere
a pieno titolo la “direttiva macchine” nell’ambito delle
disposizioni che inquadrano gli obblighi dei
protagonisti della sicurezza delle attrezzature di
lavoro: progettisti, fabbricanti, commercianti,
installatori ed, ovviamente, datori di lavoro.
Il DPR 459/96 non prevede
sanzioni penali in caso di inosservanza dei precetti, in
quanto le sanzioni a carico dei vari soggetti sono
contenute nel D.Lgs 626/94.
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1.3.1. Responsabilità dei
progettisti, fabbricanti, commercianti e installatori |
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Le responsabilità per
progettisti, fabbricanti, commercianti e installatori
possono essere sia penali - per reati di danno o di
pericolo - o amministrative (sanzioni pecuniarie, ritiro
dal mercato, divieto di utilizzazione ecc.) e, anche,
civili “per responsabilità da prodotto” in applicazione
del DPR 224/88 e della direttiva 85/374 CEE sulla
responsabilità (oggettiva) del produttore.
Nel caso in cui gli organi
di vigilanza accertino per una nuova attrezzatura,
macchina o componente di sicurezza, una violazione alle
norme di sicurezza sul lavoro e di conseguenza la non
rispondenza ai requisiti dell’Allegato I, oltre a quanto
previsto dal D.Lgs 626/94 (art. 6 e relative sanzioni),
dovranno anche darne “immediata comunicazione” al
Ministero dell’industria ed al Ministero del Lavoro.
L’accertamento, infatti, della pericolosità di una
macchina potrebbe dar luogo non soltanto alle procedure
ed alle sanzioni amministrative o alle misure
applicabili nel singolo procedimento (sequestro ecc.) ma
a provvedimenti ministeriali adattabili sul piano
generale - con il ritiro dal mercato o il divieto di
utilizzazione - per impedire che la diffusione di una
macchina pericolosa presso i rivenditori o gli
utilizzatori possa produrre danni in serie. |
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1.3.2. Responsabilità dei
datori di lavoro |
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Per quanto riguarda il
datore di lavoro utilizzatore, le responsabilità penali
a suo carico derivano dall’obbligo di verificare, anche
per macchine marcate CE, la rispondenza della macchina
alla normativa infortunistica, prima dell’impiego
nell’attività produttiva.
È quindi evidente che la
marcatura CE non garantisce la rispondenza della
macchina a tutti i requisiti di sicurezza previsti dalle
norme e non solleva il datore di lavoro utilizzatore
dalle sue responsabilità. |
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1.3.3.Macchine usate |
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Alcune precisazioni vanno
fatte per quanto riguarda le macchine costruite prima
dell’entrata in vigore del DPR.
459/96.
Le macchine che si possono
considerare “usate” - in quanto non nuove né rimesse a
nuovo, né radicalmente trasformate sul piano tecnico o
delle modalità dl utilizzo - possono essere
commercializzate senza tutte le procedure ed i requisiti
che comportano la marcatura CE ma devono essere
accompagnate da una “attestazione di conformità” alla
legislazione previgente. |
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1.3.3.Macchine usate
(segue) |
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Per “legislazione
previgente” si deve considerare tutta quella “maturata”,
prima dell’entrata in vigore della “direttiva macchine”,
in tema di: sicurezza meccanica, igiene del lavoro,
sicurezza elettrica, rumore, compatibilità
elettromagnetica (con riferimento, rispettivamente, al
DPR 547/55, al DPR 303/56, alla L. 791/77, al D. Lgs.
277/91, ed al D. Lgs. 476/92).
Al riguardo è opportuno
ricordare quindi che: ai commercianti - così come ai
progettisti, ai costruttori, agli installatori ed ai
datori di lavoro si applicano, sul piano delle
responsabilità penali e civili, le vigenti disposizioni
legislative e regolamentari.
Peraltro, sul piano
penale, una “attestazione” di conformità alla
legislazione previgente che risultasse non veritiera o
incompleta (ad esempio, riferita soltanto al rispetto
del DPR 547/55) esporrebbe il “dichiarante” alle
responsabilità connesse ai reati di frode in commercio”
e “falso” specificamente attinenti ai prodotti
industriali. |
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1.3.4.Infortuni |
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Prima di concludere, non si può fare a meno di precisare
che per una macchina (marcata o non marcata CE), che sia
risultata non soltanto “pericolosa” ma anche “dannosa”
(evento infortunistico), la violazione accertata può
comportare per tutti i soggetti (progettisti,
fabbricanti, commercianti, installatori e datori di
lavoro) altre e più gravi responsabilità penali in
relazione, in particolare, agli artt. 589 e 590 del
Codice Penale.
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2.Documentazione |
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Le macchine, le
attrezzature ed i dispositivi di sicurezza, marcati CE,
devono essere corredati di specifica documentazione.
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2.1Libretto d’uso e
manutenzione
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Nel libretto d’uso e
manutenzione devono essere riportate tutte le fasi
operative (messa a punto, utilizzo, pulizia, ecc.) della
macchina con le modalità corrette di esecuzione. Inoltre
devono essere indicate: le modalità di installazione, i
dispositivi di protezione e la loro regolazione, i
rischi residui, i DPI (ove previsti), la tipologia e le
caratteristiche degli impianti accessori (basamenti,
ammortizzatori ecc.), le fasi di smaltimento della
macchina o di sue parti. Tutte queste informazioni
devono essere scritte nella lingua del paese dove la
macchina è commercializzata e messa in esercizio. |
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2.2.Dichiarazione di
conformità
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La
dichiarazione di conformità rappresenta la
certificazione con la quale il costruttore
dichiara di aver prodotto la macchina nel
rispetto della vigente legislazione, assumendone la
piena responsabilità.
Questo
documento deve contenere il nominativo e la anagrafica
completa del costruttore, il modello ed il tipo di
macchina con relativo numero di matricola ed anno di
fabbricazione.
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INDICAZIONI SPECIFICHE
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OGGETTO
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AZIONE
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3.Fasi preliminari
all’acquisto |
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Il datore
di lavoro utilizzatore nell’acquisto di nuove macchine,
attrezzature e dispositivi di sicurezza, deve effettuare
una analisi preliminare in modo da raccogliere una serie
di utili indicazioni tecnico – pratiche, coinvolgendo i
soggetti interessati (RSPP, RLS, consulenti, ecc.)
Queste
indicazioni riguardano pertanto l’approccio necessario
per consentire l’adeguato acquisto di una macchina, per
la corretta messa in esercizio e per lavorare in
sicurezza. |
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3.1.Come orientarsi nella
scelta
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La scelta della tipologia
di macchina, come di un modello o di un altro, dipende
essenzialmente dal tipo di lavorazioni che vi dovranno
essere svolte. Infatti il mercato offre macchine, anche
dello stesso tipo, profondamente diverse fra loro, non
solo per capacità produttiva, ma anche per la loro
versatilità, semplicità degli interventi richiesti (uso,
messa a punto, pulizia, …) e soprattutto per i livelli
di sicurezza offerti.
ATTENZIONE !!! Sbagliare
la scelta di una macchina comporta l’introduzione
nell’unità produttiva di rischi e relative problematiche
difficilmente aggredibili.
Ogni
macchina viene progettata, costruita e dotata di sistemi
e dispositivi di sicurezza in funzione anche delle
lavorazioni particolari loro richieste e dei relativi
rischi. Un diverso utilizzo della macchina rispetto a
quello previsto dai progettisti e dai costruttori, oltre
a far decadere ogni loro responsabilità, rende
difficoltoso ed anche più rischioso l’utilizzo della
macchina stessa. |
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3.1.Come orientarsi nella
scelta
(segue) |
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La
valutazione dei contenuti del libretto d’uso e
manutenzione assume particolare utilità per esprimere il
giudizio sulla adeguatezza o meno della macchina
rispetto al lavoro che da essa dovrà essere svolto: ad
esempio in riferimento alle dimensioni minime e massime
delle pelli in lavorazione, alla quantità di materiale
asportabile, alla natura e tipologia delle pelli (umide
o secche, depilate o in pelo), oppure in relazione alle
dotazioni di protezione, alla necessità di dispositivi
di sicurezza previsti ed agli accessori supplementari.
La mancanza di alcuni dispositivi o accessori ed
attrezzi in particolari operazioni quali ad esempio la
messa a punto, la manutenzione o la pulizia, può
determinare l’impossibilità di eseguire in sicurezza
dette operazioni.
Richiedere pertanto detto documento al costruttore
durante questa fase consente di avere informazioni
importanti ed in tempo utile per eventualmente
modificare la scelta, ed a nostro giudizio si tratta di
pratica irrinunciabile. |
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3.2.Interfaccia macchina
ambiente di lavoro
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Nella
scelta di una nuova macchina, dovrà essere considerato
anche l’ambiente di lavoro dove questa dovrà operare
compatibilmente con le altre attrezzature già in uso e
relativi impianti. Mettere vicino macchine con
determinate classi di rischio può determinare rischi
supplementari e non presenti sulle singole macchine. Ad
esempio:
·
introdurre nuovi macchinari in ambienti già
rumorosi può determinare un aumento della pressione
sonora con peggioramento generale dello stesso ambiente.
·
posizionare macchine che producono durante il
loro impiego polveri o sviluppano vapori e aerosol
infiammabili o esplosivi vicino a fonti di calore o
attrezzature che producono scintille (mole, affilatrici,
…) aumenta notevolmente il rischio di incendio ed
esplosione.
Tali
situazioni, se sottovalutate, possono introdurre o
amplificare detti rischi nell’ambiente di lavoro.
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3.2.Interfaccia macchina
ambiente di lavoro
(segue) |
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Inoltre, dovranno essere
prese in considerazione le dimensioni della macchina in
relazione agli ingombri per individuare lo
spazio necessario. In questo spazio dovrà essere
considerato anche quello utile al deposito delle pelli e
degli altri materiali in lavorazione (pianali, cassoni,
carrelli, ecc.). L’installazione di una nuova macchina
non deve ostacolare la circolazione delle merci, dei
veicoli e dei pedoni, in particolare rispetto a: vie di
transito, ingresso, uscite normali e/o d’emergenza,
accesso al posto di lavoro, spazio operativo di altre
macchine ed impianti, ecc. Dovranno inoltre essere
rispettati i principi dell’ergonomia.
Nella
valutazione preventiva del luogo dove la nuova macchina
verrà inserita si dovrà tenere di conto anche dei cicli
e flussi produttivi.
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3.2.1Rumore
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Come già
detto anche il rumore deve essere un parametro da
valutare nella scelta di una nuova macchina. Il rumore
prodotto dalla macchina deve essere indicato dal
costruttore nel libretto di uso e manutenzione.
L’utilizzatore deve privilegiare nell’acquisto delle
macchine quelle meno rumorose.
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3.2.2Illuminazione
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La scelta
della macchina e il suo futuro collocamento dovranno
tenere conto che l’uso deve essere consentito solo con
luce ambientale sufficiente. Inoltre, nella zona di
lavoro dovrà essere garantita una illuminazione adeguata
alla lavorazione e comunque non inferiore a quanto
indicato dalla normativa tecnica (l’illuminazione non
deve creare abbagliamenti o zone d’ombra).
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3.3.Interfaccia macchina impianti
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Il
costruttore di macchine, per ogni tipo di macchina
prodotta, al momento della progettazione e della
costruzione, deve indicare le caratteristiche degli
impianti ausiliari (impianto elettrico, pneumatico e di
aspirazione quando richiesto), necessari al
corretto funzionamento della macchina. Dovranno essere
riportate nel libretto d’uso e manutenzione le
caratteristiche tecniche relative agli stessi impianti.
L’acquirente dovrà valutare la disponibilità in azienda
degli impianti richiesti o se invece dovrà dotarsene.
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4.Fase di acquisto |
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4.1.Esame della macchina |
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Una volta
portata a termine la scelta preliminare, individuata
quindi la macchina da acquistare, e prima di
sottoscrivere qualsiasi impegno, è opportuno visionare
la macchina stessa effettuando una visita presso il
costruttore e/o rivenditore, al fine di verificare che
non vi siano carenze palesi. A titolo esemplificativo si
indicano alcuni requisiti che dovrebbero essere
esaminati con più attenzione:
·
apparecchiature elettriche della macchina
(quadro, pulsanti di comando, ecc) con grado di
protezione idoneo alle lavorazioni ed al luogo in cui la
macchina dovrà operare (presenza di polveri, umidità,
ecc.)
·
i dispositivi di comando (pulsanti, interruttori,
ecc.) devono avere la chiara indicazione della funzione
a cui si riferiscono ed avere le targhette con scritte
nella lingua del paese ove la macchina viene utilizzata.
·
presenza di selettori di funzionamento a chiave e
di eventuali selettori modali sempre a chiave.
·
presenza di dispositivi di protezione in tutte le
zone pericolose, individuati e segnalati
·
presenza di carters di segregazione degli organi
in movimento bloccati meccanicamente e/o dotati di
blocchi elettrici
·
pulsante di emergenza facilmente raggiungibile da
tutte le postazioni di lavoro |
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4.2.Contratto |
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Nella fase contrattuale
finale (stesura e sottoscrizione del contratto di
compravendita o di fornitura), occorre mettere in atto
alcuni accorgimenti che consentano di individuare e
gestire con chiarezza i rispettivi adempimenti, per
evitare, per quanto possibile, il successivo insorgere
di controversie o di azioni di scarico di
responsabilità.
Come già suggerito al
punto 3.1., prima della stipula del contratto è
opportuno che il compratore abbia acquisito e valutato
il libretto d’uso e manutenzione.
Oltre alle consuete
clausole commerciali (tempi di consegna, forma di
pagamento, garanzia e quant’altro previsto dal codice
civile), il contratto dovrebbe contemplare almeno i
seguenti aspetti:
§
Elencazione di tutta la documentazione tecnica
fornita dal costruttore a corredo della macchina.
§
Prevedere che sia effettuata, da parte
dell’acquirente o di suo mandatario, una visita di
accettazione della macchina presso il costruttore prima
della spedizione.
§
Specificare le procedure e le modalità della
consegna ed installazione della macchina (es.: necessità
di attrezzature speciali per il sollevamento ed il
posizionamento, eventuale interruzione dell’attività
produttiva dell’acquirente, necessità di manodopera
specializzata esterna, ecc.)
§
Prevedere un periodo di consegna provvisoria
della macchina, con assistenza del costruttore alla
messa in funzione e alla determinazione di procedure
specifiche per l’utilizzo della macchina nell’ambiente
di lavoro e per la formazione del personale addetto.
§
Prevedere, al termine del periodo sopra detto, il
rilascio del certificato di installazione di cui al
successivo punto 4.3. |
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4.3.Certificato di
installazione |
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La messa
in esercizio di una nuova macchina è normalmente
affidata direttamente alla stessa ditta costruttrice; in
questo caso è opportuno richiedere una certificazione di
installazione attestante che la macchina è stata messa
in servizio dal fabbricante che così, oltre che della
progettazione e della costruzione, diventa responsabile
anche della installazione.
Nel caso
in cui i lavori di installazione siano affidati a terzi,
quali ad esempio il rivenditore o ditta di fiducia
dell’utilizzatore, è opportuno eseguire una verifica
finale, a cui far partecipare anche il costruttore, il
quale sottoscriverà, insieme a tutti gli altri soggetti,
il certificato di corretta installazione. Questo
contribuirebbe, in una fase di estrema “forza” da parte
dell’utilizzatore, a vincolare ogni soggetto alle
proprie responsabilità. |
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5.Note finali |
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L’inserimento nel ciclo produttivo di un nuovo
macchinario comporterà l’aggiornamento della valutazione
del rumore e dei rischi (D.lgs 277/91 e D.lgs 626/94)
con il coinvolgimento delle varie figure interessate (RSPP,
RLS, consulenti, ecc.). In particolare si dovrà
verificare la necessità di introdurre nuove procedure
organizzative ed operative e si dovrà procedere
all’aggiornamento dell’informazione e della formazione
dei lavoratori addetti, dando così pratica attuazione
alle normative sopraccitate. |
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